Le economie stentano a riappropriarsi del proprio ritmo ed il mondo del lavoro spesso appare come un baratro nel quale gettarsi per la sopravvivenza.
È bene però, che tu sappia che il mondo del diritto del lavoro è contrassegnato da un’elevata inderogabilità della normativa legale e collettiva, posta a tutela della parte debole del rapporto: il lavoratore che scambia la propria attività contro una mercede.
Il licenziamento
Tutto quello che c’è da sapere per essere avvocati di noi stessi
È fondamentale sapere, in primis, come difenderci e quando possiamo difenderci dai soprusi del datore di lavoro.
Nel campo del diritto si parla di impugnazione del licenziamento. Questa non è sempre possibile ma è necessario che il lavoratore appresti talune accortezze. Ad esempio, la legge prevede un termine di decadenza o prescrizione per l’impugnazione.
Ti stai chiedendo quale sia il significato di queste espressioni? La risposta è più semplice di quella che tu possa immaginare, semplicemente, vuol dire che devi reagire entro un arco di tempo che solitamente è predeterminato dalla legge.
Se al lavoratore è attribuita la possibilità di effettuare il c.d. recesso ad nutum (art. 2118 c.c.) cioè di licenziarsi senza fornire motivazione alcuna, lo stesso non è dato alla parte datoriale. Il datore di lavoro può licenziare:
- per giustificato motivo oggettivo, cioè per ragioni inerenti l’attività produttiva;
- per giustificato motivo soggettivo, questa forma di licenziamento rientra nell’ambito del licenziamento disciplinare, è ammessa a seguito di comportamenti disciplinarmente rilevanti ma non di gravità tale da comportare il licenziamento senza preavviso;
- per giusta causa, in tal caso non serve il preavviso, il rapporto si risolve immediatamente a causa del fatto che il lavoratore ha tenuto un comportamento grave al punto che il rapporto non può più continuare. Nel mondo del diritto si dice che c’è stata una lesione del vincolo fiduciario (pensiamo al dipendente che abbia rubato in azienda).
Accanto a tali tipologie ne esistono altre come ad esempio quello collettivo.
Impugnare il licenziamento:
Che strumenti hai a disposizione?
Se il licenziamento è la conseguenza di un tuo comportamento colpevole sicuramente non ti cadrà dal cielo, ma sarà l’esito di più richiami e contestazioni, che hai subito in sede lavorativa, intimati per iscritto, che denotano la violazione di legge o il comportamento contrario al regolamento aziendale.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare la lettera di licenziamento in tempi brevi, si dice che la comunicazione deve essere immediata (rispetto al comportamento addebitato) e deve essere specifica, cioè indicare in concreto qual è la condotta oggetto di richiamo. Se questi requisiti non vengono rispettati il licenziamento è nullo.
Ecco come puoi difenderti: entro 5 giorni dalla ricezione della lettera puoi presentare una difesa scritta e contestualmente chiedere di essere ascoltato. Il datore deve sospendere il licenziamento ed ascoltare le ragioni e le difese presentate dal lavoratore.
Nel caso di licenziamento collettivo le imprese con almeno 15 dipendenti che decidano di licenziare 5 (o più) lavoratori nell’arco di 120 giorni devono seguire precise regole ed indicare al sindacato di appartenenza i criteri di scelta usati per individuare i lavoratori da licenziare.
Il licenziamento deve essere intimato per iscritto, solitamente viene consegnato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ma può essere anche consegnato a mano. Il licenziamento orale è nullo.
Dal momento di ricezione della lettera di licenziamento inizia a decorrere il termine per impugnare lo stesso.
I termini di impugnazione sono perentori perciò se il lavoratore li lascia scadere non avrà più nulla a che pretendere, salvo il caso in cui il lavoratore dimostri di essere stato impossibilitato ad avere conoscenza della comunicazione senza sua colpa.
Il licenziamento deve essere impugnato per iscritto entro 60 giorni (impugnazione stragiudiziale) ed entro 120 giorni depositato presso il tribunale di riferimento, altrimenti l’impugnativa effettuata nei 60 giorni (di per sè) risulta insufficiente e conseguenzialmente inefficace.