Il mobbing sul posto di lavoro è una piaga sociale di portata allarmante che spesso spinge colui che la subisce a dare volontariamente le dimissioni. Se ritieni di essere vittima di una catena di persecuzioni e soprusi da parte di un superiore o dei colleghi, non cedere allo sconforto: il nostro ordinamento offre, infatti, una serie di norme che permettono di difendersi dai comportamenti persecutori in ambito lavorativo.
Tuttavia, se non sei in grado di provare la sussistenza delle azioni ostili, sei in una condizione di presunto mobbing e non potrai ottenere il risarcimento del danno.
Come riconoscere il mobbing
Entriamo nel nodo della questione cercando di capire che cos’è il mobbing e quali sono le condotte che possiamo qualificare come tali. Il mobbing sul posto di lavoro è caratterizzato da una serie di comportamenti, sia materiali che psicologici, aggressivi, denigratori e vessatori messi in atto dal datore di lavoro (m. verticale) o dai colleghi (m. orizzontale) con il preciso intento di umiliare il lavoratore, ledere la sua dignità e la sua salute e spingerlo a dare le dimissioni.
Lo scopo perseguito dal mobber è quello di eliminare una persona “scomoda” per le cause più disparate: presunta inefficienza del lavoratore, paura di essere scavalcato da un lavoratore più capace, ecc. L’aggressione può presentarsi sotto forma di rimproveri verbali ingiustificati, critiche, esclusione dai corsi di aggiornamento o dall’assegnazione di determinate mansioni, attribuzione di mansioni dequalificanti, pettegolezzi, offese, ridicolizzazioni, fino ad arrivare a molestie sessuali o minacce di violenza.
Per parlare di mobbing, però, tali condotte devono essere compiute sistematicamente per un periodo non inferiore ai 6 mesi. Il mobbing può causare malattie psicosomatiche molto gravi e può portare alla rottura dei rapporti familiari e sociali al punto da chiudersi in un isolamento totale.
La legislazione italiana in materia di mobbing
Sebbene la Risoluzione del Parlamento Europeo “Mobbing sul posto di lavoro” del 2001 invitasse i Paesi aderenti all’Unione ad aggiornare la legislazione vigente sotto il profilo della lotta al mobbing, l’Italia ha deciso di non recepire tali riferimenti normativi.
Pur in assenza di una legge specifica che disciplini il reato di mobbing, la vittima può rifarsi alle norme riguardanti gli illeciti di natura civile nell’ambito delle attività lavorative. In pratica, il mobbizzato può instaurare una causa in cui richiedere il risarcimento del danno subito che verrà quantificato dal medico legale.
Se il mobber è un collega di lavoro, allora costui risponderà per responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.); quando, invece, l’autore dei soprusi è il datore di lavoro (bossing), egli dovrà rispondere per inadempimento al contratto di lavoro (art. 2087 c.c.). Il bossing è disciplinato anche dall’art. 7 della legge 300/70 dello Statuto dei Lavoratori e dall’art. 13 che tutela dai comportamenti dequalificanti. Infine, il D.lgs. 626/94 sancisce il diritto all’assenza del disagio.
Se sussistono altri e più consistenti soprusi, come minacce, molestie, lesioni personali, diffamazione, ecc., la vittima di presunto mobbing può sporgere denuncia presso le autorità competenti (carabinieri o polizia). Se dalle indagini risulterà che quanto esposto è vero, avrà inizio un vero e proprio processo penale.
Cosa fare in caso di presunto mobbing
Se ti trovi in una situazione di presunto mobbing, ti consigliamo di rivolgerti immediatamente a strutture competenti come gli sportelli mobbing, presenti nelle Asl, che forniscono tutte le informazioni necessarie e garantiscono un’assistenza legale gratuita.
Una sentenza della Cassazione ha stabilito che, per ottenere il risarcimento dei danni per mobbing, il lavoratore deve essere in grado di dimostrare di aver subito atti persecutori sul posto di lavoro tali da avergli causato un danno professionale e/o psicofisico. Deve altresì provare che vi sia un nesso tra tali danni e le azioni ostili perpetrate dal superiore o dai colleghi e che tali azioni siano mosse da un preciso scopo persecutorio.
Quindi, il nostro consiglio è di raccogliere tutte le prove possibili che possano provare le pressioni che stai subendo:
- prove scritte: e-mail, sms, calunnie postate sui social network, documenti presenti sul pc dell’ufficio;
- testimoni: in genere i colleghi sono reticenti a testimoniare perché temono di essere coinvolti, ma una possibile alternativa è raccogliere testimonianze da chi non lavora più in azienda.