Ricevere una lettera di licenziamento, soprattutto se non legittimato, è piuttosto spiacevole. Per poter fare ricorso ed impugnare legalmente la lettera di licenziamento è necessario seguire le dovute procedure e secondo i termini previsti dalla legge.
Ma come procedere nel dettaglio per poter avere ragione sull’ex datore di lavoro ed essere risarcito in qualche modo?
Il dipendente che venga licenziato per un motivo o per un altro, che sia per giusta causa o per licenziamento illegittimo, ha l’obbligo di rispondere alla lettera di licenziamento entro 60 giorni dall’avvenuta ricezione di questa, e di presentare ricorso entro e non oltre 180 giorni.
Decorsi i tempi previsti dalla legge, il dipendente licenziato non potrà più ricorrere in appello ed avvalersi sull’illegittimità del licenziamento.
Difatti la legge ha stabilito i termini per impugnare la lettera di fine rapporto in maniera perentoria, scaduti i quali, se il dipendente li lascia decadere, non potrà più contestare la decisione del datore di lavoro.
Procedura di licenziamento
Esistono diverse motivazioni per cui un dipendente può essere licenziato, alcune supportate da ragionevoli motivazioni, come ad esempio la negligenza di un lavoratore sul luogo di attività, e alcune volte invece per motivazioni che vanno al di là del comportamento e che riguardano esclusivamente il datore di lavoro e decisioni interne all’azienda.
In ogni caso il licenziamento avviene secondo determinati passaggi.
La procedura di licenziamento avviene con la consegna tramite raccomandata o direttamente a mano della lettera, previa contestazione del datore di lav oro per il mancato rispetto dei termini previsti dal contratto o a causa di qualche violazione perpetrata dal dipendente. Entro 5 giorni dalla contestazione il dipendente può presentare difese scritte e chiedere di essere ascoltato oralmente, prima che venga perpetrato il licenziamento.
A seguito di tale procedura viene quindi inviata la vera e propria lettera di licenziamento, che può essere con preavviso o senza preavviso.
Definiamo un attimo cosa significa con preavviso e senza preavviso.
Il primo caso si verifica quando dopo la procedura di contestazione viene inviata la lettera di licenziamento con indicata la data dell’ultimo giorno di lavoro, anche se il dipendente potrà decidere di non presentarsi più al lavoro anticipatamente, versando in questo caso all’azienda l’indennizzo di preavviso (somma che gli verrà detratta dall’ultimo stipendio).
Nel secondo caso il dipendente cesserà immediatamente l’attività lavorativa e gli verrà riconosciuta l’indennità di preavviso, a meno che non sussista la giusta causa, in quel caso non avrà diritto a nessuna indennità.
Nella lettera, spedita a mezzo raccomandata, non è necessario specificare le ragioni giuridiche dell’illegittimità della lettera di licenziamento, è sufficiente limitarsi ad una generica contestazione in cui si manifesta apertamente la volontà di impugnare il licenziamento.
Impugnazione giudiziale del licenziamento
Cosa bisogna fare quindi nello specifico per poter impugnare la lettera di licenziamento?
- Innanzitutto, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di licenziamento, il dipendente dovrà rispondere a sua volta inviando per mezzo raccomandata una lettera di risposta in cui contesta esplicitamente il licenziamento. Anche se la forma della raccomandata non è strettamente necessaria, l’atto di licenziamento potrà essere impugnato attraverso qualsiasi forma scritta, giudiziale o stragiudiziale, purché il lavoratore renda note le sue volontà al datore.
Potrà altresì essere l’avvocato del dipendente ad inviare lettera di risposta, purché questa venga firmata dal lavoratore per ratificarne la procura all’avvocato. - Una volta inviata la lettera di risposta, il dipendente avrà 180 giorni di tempo per avviare la causa contro l’Azienda per l’impugnazione del licenziamento. Dovrà quindi essere improrogabilmente depositato in tribunale, dall’avvocato del dipendente, la copia originale dell’atto di ricorso.
Cosa succede nel caso decorrano i termini previsti
Nel caso decorrano i termini previsti dalla legge (visti poco fa), e non sia stata eseguita nessuna delle azioni precedenti, il dipendente non potrà più avvalersi del diritto di contestazione del licenziamento.
È bene quindi, anche nel caso ci sia la volontà da parte dell’azienda di riconciliarsi e si siano presi degli accordi in merito, che il dipendente licenziato depositi in ogni caso l’atto di ricorso in tribunale, onde evitare che se per un qualsivoglia motivo non dovessero andare a buon fine le trattative e quindi l’accordo risulti nullo, non ci sia più la possibilità di impugnare l’atto.