Con l’entrata in vigore del Jobs Act, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, nel nostro Paese sono state introdotte importanti modifiche in materia di indennità di licenziamento. La riforma interessa i lavoratori dipendenti che dal 7 marzo 2015 sono stati assunti, tutti coloro che si sono visti trasformati i contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’apprendistato e coloro che dopo aver cessato un contratto ne hanno instaurato un altro.
Ora analizziamo la materia nei particolari per capire di cosa realmente stiamo parlando e quanto spetta al lavoratore con l’indennità di licenziamento 2018. Ecco, dunque, qui di seguito alcuni chiarimenti importanti in materia di licenziamento per aiutarti a comprendere meglio i punti salienti dell’argomento in questione.
Indennità di licenziamento 2018: quanto spetta al lavoratore dipendente
La nuova indennità di licenziamento per giustificato motivo matura quando un’impresa, per cause direttamente legate alla propria organizzazione, dispone il licenziamento dei dipendenti a seguito di una crisi economica dell’azienda, di cessazione di attività oppure quando vengono a mancare specifiche mansioni a cui erano stati assegnati i lavoratori senza alcuna possibilità di ricollocazione dei lavoratori. Al verificarsi di queste circostanze hai diritto a percepire la disoccupazione Naspi 2018, naturalmente a condizione di avere acquisito i requisiti necessari.
Se invece impugni il licenziamento e il giudice non riconosce all’impresa il giustificato motivo oggettivo, in questo caso lo stesso giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il tuo datore al pagamento di un’indennità senza il riconoscimento dei contributi previdenziali. Ti spetta quindi un’indennità calcolata in base agli anni di servizio: due mensilità per ciascun anno. La misura dell’indennità spettante ha comunque dei limiti, si parte da un minimo di 4 mesi fino a un massimo di 24 mensilità.
Indennità di licenziamento: aziende con meno di 15 lavoratori dipendenti
Diverso il discorso quando si tratta di un’azienda con un numero di lavoratori inferiore a 15, in questo caso viene riconosciuta un’indennità di 1 mensilità, che parte da un minimo di 2 mesi fino a un massimo di 6. Misure di indennità di licenziamento quindi differenti per le imprese con meno dipendenti rispetto a quelle previste per le grandi imprese. In queste imprese, in caso di illegittimo licenziamento, ti spetta un’indennità che può essere pari fino a 6 mesi. Come per le aziende di dimensioni maggiori, nei casi di licenziamento discriminatorio, in forma orale o nullo, la normativa italiana in vigore prevede il reintegro in azienda del lavoratore.
Indennità di licenziamento collettivo, cosa prevede la normativa vigente
Quando un giudice dichiara illegittimo un licenziamento collettivo in base alla Legge 223/91, i lavoratori interessati hanno diritto alla corresponsione di un’indennità che parte da un minimo di 4 mensilità fino a un massimo di 24 mensilità. Al verificarsi di un licenziamento collettivo, avvenuto senza una comunicazione scritta, è previsto invece il reintegro dei lavoratori. Stiamo parlano di quei licenziamenti attuati dai datori di lavoro per ragioni economiche, a seguito delle quali si riduce il personale oppure si procede alla chiusura dell’impresa.
Licenziamento: casi di risarcimento e reintegro
La normativa italiana sul lavoro non ha modificato le disposizioni riguardo i licenziamenti privi di comunicazione scritta e disposti dai datori di lavoro esclusivamente a voce, nei casi in cui i motivi siano riconducibili alla discriminazione collettiva o individuale (razza, sesso, lingua, etc.). Invece sono esclusi dal concetto di licenziamento discriminatorio le condizioni di salute psico-fisiche e l’età del lavoratore dipendente, sempre a patto che tali elementi non incidano sui requisiti necessari per l’idoneità lavorativa, e la salute di familiari per la quale il lavoratore beneficia dei permessi della legge 104/1992.
Esistono poi i casi di nullità previsti dalla normativa attuale riconducibili ai licenziamenti delle donne lavoratrici a seguito del matrimonio o gravidanza. Devi sapere che in questi casi di discriminazione, licenziamento non in forma scritta o nullità, sarà il Giudice a dichiarare illegittimo il licenziamento e a imporre ai datori di lavoro il reintegro e il conseguente risarcimento del danno. L’ammontare del risarcimento è pari a non meno di 5 mesi di stipendio, una misura calcolata secondo l’ultima retribuzione in godimento dal giorno in cui è avvenuto il licenziamento fino al giorno del reintegro effettivo.
Precisiamo che, nei casi contemplati, il reintegro è previsto per tutti i lavoratori licenziati, compresi i dipendenti occupati in un’impresa con meno di 15 lavoratori, ma non per i dirigenti.