Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana, può capitare che il lavoratore dipendente possa infortunarsi. Sono infatti molteplici le cause che possono comportare questo evento che in alcuni casi può concludersi con un semplice periodo di riposo, mentre in quelli più gravi può anche comportare una percentuale di inabilità del dipendente.
Il lavoratore in queste circostanze oltre a ricevere un indennizzo dall’ente antinfortunistica preposto, può anche chiedere un risarcimento al suo datore di lavoro, soprattutto nei casi in cui non siano state rispettate le norme di sicurezza. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sull’argomento e di definire alcuni concetti base.
Che cosa si intende per infortunio sul lavoro
La normativa attualmente vigente definisce l’infortunio sul lavoro come quell’evento che avviene per una causa violenta, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, in virtù del quale al lavoratore deriva una lesione o una malattia per la quale è necessario assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo superiore ai 3 giorni.
La legge, con il D.P.R. n. 1124 del 1965, una norma che ha più di 50 anni ma che è tuttora in vigore e manifesta tutta la sua attualità, ha previsto una specifica tutela per il lavoratore mediante una assicurazione obbligatoria specifica che deve essere sottoscritta a favore del lavoratore. Grazie a questa polizza, il lavoratore ha diritto a delle specifiche prestazioni sanitarie e ha la possibilità di ricevere un indennizzo, il cui ammontare è direttamente proporzionale al trauma che ha subito e alla gravità delle conseguenze che sono scaturite dall’evento.
In Italia, l’ente che si occupa della gestione delle assicurazioni obbligatorie e della corresponsione degli indennizzi è l’Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
Può capitare che il lavoratore ritenga l’indennizzo corrisposto dall’INAIL non sufficiente a coprire il danno subito e quindi che non sia equo. In queste circostanze, il lavoratore può richiedere il risarcimento del danno? La risposta al quesito è positiva ma a condizione che si riesca a dimostrare che l’evento che ha comportato l’infortunio derivi da una responsabilità del datore di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha diritto al cosiddetto danno differenziale, cioè di una ulteriore somma a titolo di danno, oltre a quella che è stata già corrisposta dall’INAIL.
La regola generale è quella che il datore di lavoro viene di fatto esonerato dalla responsabilità per il verificarsi dell’evento che ha comportato l’infortunio in quanto è coperto dall’assicurazione obbligatoria verso l’INAIL. Il lavoratore ha comunque la possibilità di ricorrere contro il suo datore di lavoro nell’ipotesi in cui l’evento si sia manifestato poichè non sono state messe in opera tutte le necessarie condizioni di sicurezza al fine di evitarlo. Come accennato, il lavoratore potrà richiedere il solo danno differenziale e dovrà provare che il datore di lavoro non ha predisposto le misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori.
Come si procede per ottenere il risarcimento differenziale
La strada per ottenere l’ulteriore danno differenziale non è semplice e apre un vero e proprio contenzioso tra lavoratore e datore di lavoro. Al primo spetterà l’onere della prova, ossia dovrà dimostrare tre punti cardine per avere diritto al risarcimento. Innanzitutto, che il datore di lavoro non ha predisposto le misure di sicurezza idonee a prevenire l’evento; successivamente che il danno che ha subito non rientri nei limiti dell’indennizzo corrisposto dall’INAIL; infine che vi sia una stretta causalità tra il comportamento omissivo in termini di sicurezza del datore di lavoro e il danno subito.
Allo stesso modo, il datore di lavoro avrà il compito di esonerarsi dalla responsabilità. A tal fine, cercherà di dimostrare che ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti in termini di sicurezza e che il danno è scaturito da un concorso di colpa del lavoratore stesso. In questi casi, la strada più scontata che il datore di lavoro segue è quella di dimostrare che lo stesso lavoratore non è stato diligente nel rispettare alcune misure di sicurezza.
La corresponsione del danno differenziale e il danno biologico
Qualora al lavoratore venisse accordato il risarcimento del danno ulteriore, l’importo corrisposto dovrà tenere conto di eventuali somme già corrisposte dall’INAIL a tale titolo per evitare di pagare due volte lo stesso danno. Per evitare questo inconveniente, si provvede a liquidare il danno biologico in base a determinati requisiti e importi stabiliti da apposite tariffari sottraendo gli importi già corrisposti al lavoratore.